San Marino: nuovo trattamento fiscale delle cripto-attività

Con l’emanazione del Decreto Delegato 25 ottobre 2023 n. 150, anche San Marino ha finalmente intrapreso il percorso per la regolamentazione dei proventi da cripto-attività, andando a colmare un vuoto normativo che stava generando sempre più perplessità.

Il Decreto Delegato 2023 n. 150, che disciplina le tecnologie basate su registri distribuiti, fornisce innanzitutto due importanti definizioni:

  • cripto-attività: “attività finanziaria in forma tokenizzata emessa nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF) e successive modifiche, strumenti finanziari in forma tokenizzata e cripto-valute”;
  • cripto-valuta: “token frazionabile privo di contenuto dichiarativo che non è emesso o garantito da una banca centrale o da un ente pubblico e non è legato a una valuta avente corso legale”.

Il suddetto Decreto, modificando la Legge fiscale vigente (Legge 2013 n. 166), introduce un regime di tassazione delle cripto-attività con decorrenza dal periodo d’imposta 2024.

Con riferimento alla tassazione in capo alle persone fisiche, il Decreto annovera la cessione a titolo oneroso o il realizzo di cripto-attività tra gli “Altri redditi” (art. 41, Legge 2013 n. 166), assoggettandoli a tassazione mediante imposta sostitutiva con aliquota dell’8%.

Il Decreto prevede l’esenzione dei redditi per plusvalenza derivante da cripto attività fino al limite di € 2.000 annuo e disciplina un caso di esclusione, relativo alla permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni, che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante.

Al fine dell’applicazione del regime di tassazione, vengono fornite le seguenti precisazioni:

  • si considerano cedute per prime le cripto-attività acquistate in data più recente;
  • le plusvalenze sono imponibili nell’anno in cui vengono realizzate al netto di eventuali minusvalenze; eventuali saldi negativi non possono essere riportati negli esercizi successivi.

Quando le plusvalenze sono realizzate per il tramite di un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della LISF, che presta servizi in cripto-attività, l’imposta sostitutiva del 8% è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Su opzione del contribuente, tale ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto ed i predetti redditi possono concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

In capo alle persone giuridiche, invece, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente, le cripto-attività rientrano ufficialmente nel novero degli “Strumenti finanziari” (art. 54, Legge 2013 n. 166).

Il percorso intrapreso da San Marino traccia, dunque, i passi già compiuti dall’Italia che, con la Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle cripto-attività allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie presenti nel sistema.

Ulteriori passi avanti sono stati fatti con la recente Circolare n. 30/E emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 ottobre 2023 con l’obiettivo di riordinare la materia ed eliminare i dubbi sorti in questi mesi in relazione all’applicazione della nuova normativa e alla regolarizzazione delle cripto-attività detenute prima del 1° gennaio 2023.

Analogamente a quanto stabilito a San Marino, dunque, anche in Italia le cripto-attività, definite come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”, sono state annoverate in una nuova categoria di redditi diversi.

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti in relazione a cripto-attività, comunque denominate, in Italia sono assoggettati a tassazione con l’aliquota del 26%, analogamente alle attività finanziarie (salvo che l’operazione non sia effettuata nell’esercizio di attività d’impresa).

Per prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, in Italia è stata prevista la possibilità per i soggetti che detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%. Per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, inoltre, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione delle disponibilità nel quadro RW; in merito all’aspetto reddituale, infine, è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% su eventuali redditi prodotti, nonché di una somma dello 0,5% a titolo di sanzione, oltre ad interessi.

Dal confronto con la recente normativa italiana emerge la necessità per San Marino di fare un ulteriore sforzo al fine di:

  • prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, consentendo al contribuente di far emergere disponibilità o eventuali redditi prodotti;
  • chiarire l’obbligo di indicazione nella Dichiarazione DAPEF, relativa alle attività finanziarie detenute all’estero, ed eventuale applicazione dell’imposta IRAFE.

Articolo a cura di Magnani Giulia

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