Chiunque intenda svolgere attività economica a San Marino deve presentare apposita istanza all’Ufficio Attività Economiche (“UAE”) ed ottenere un’autorizzazione ad operare (in passato, definita “licenza d’esercizio”).
Il rilascio dell’autorizzazione ad operare determina il pagamento della tassa di rilascio e della tassa di rinnovo annuale:
Le autorizzazioni ad operare si distinguono in base alla tipologia di attività esercitata:
- Industriale
- Di servizio
- Artigianale
- Commerciale al dettaglio
- Commerciale all’ingrosso
La presentazione dell’istanza stabilisce l’immediato rilascio dell’autorizzazione ad operare, salvo diversa indicazione dell’operatore economico.
Sì, e variano a seconda che il richiedente sia una persona fisica oppure una persona giuridica.
L’operatore economico ha l’obbligo di adottare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.
In caso di utilizzo di siti internet o altri strumenti informatici per lo svolgimento dell’attività, l’operatore è ivi obbligato a rendere disponibili le seguenti informazioni:
- Denominazione;
- Codice operatore economico;
- Sede;
- Recapiti (telefono ed email);
- In caso di commercio all’ingrosso, indicazione che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori;
- Indicazione chiara dei prezzi di vendita;
- Luogo da cui sarà spedito il bene;
- Condizioni generali di vendita.
L’operatore che intende svolgere l’attività con una o più denominazioni diverse, deve darne apposita comunicazione (salvo il caso del franchising).
Come anticipato in premessa, una delle novità più significative è la possibilità di insediamento di più operatori economici in una sede dotata di un unico certificato di conformità edilizia ed agibilità, purché ogni operatore economico disponga di almeno 10 mq e di ciò venga data evidenza in planimetria. Questa facoltà resta, tuttavia, preclusa per le attività sanitarie e produttive.
In sostituzione della sede operativa, è ammessa la domiciliazione presso studi professionali, ma solo nei seguenti casi:
- Operatore economico che svolge attività di supporto ai liberi professionisti, di cui quest’ultimo sia socio per almeno il 25%;
- Società tra professionisti;
- Attività immobiliare senza mediazione conto terzi;
- Holding;
- In caso di autorizzazione sospesa o quando la sede legale non coincide con la sede operativa.
Come indicato nel paragrafo relativo ai requisiti oggettivi, a livello generale, la sede operativa deve essere dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l’attività da esercitare, come determinato dalla legge e di seguito riepilogato:
- servizi senza necessità di avvio alla produzione e commercio al dettaglio in modalità elettronica: C2, C3, C4, C5, C7, C8, C12, D2 e D5;
- servizi a basso impatto produttivo (no rumori, polveri e odori molesti): C2, C3, C4, C7, C8, C12, D2 e D5;
- sanità privata e veterinaria: C15, C16, C2, C3, C4, C7, C12, D2 e D5;
produttive: D2 e C7;
- “bar” e “ristorante”: C4;
- “bar” e “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” da esercitarsi nel centro storico della capitale e nei centri storici: C2, C3 e C4;
- commercio al dettaglio: C2, C3, C4 e con mezzi mobili o strutture semipermanenti presso i Centri Commerciali;
- commercio all’ingrosso: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5;
- ludiche e/o sportive: C7, C8, C9 e D2;
- magazzino e deposito per conto terzi: D2, D5 e C7;
- deposito: C7, C12, D2 e D5.
Tuttavia, si segnala che la normativa disciplina una serie di deroghe per cui resta indispensabile valutare il soddisfacimento del requisito relativo alla sede caso per caso.