Con il Decreto Delegato n. 39 del 14 marzo 2025, la Repubblica di San Marino introduce una nuova disciplina riguardante la cessione verso l’Italia di bibite, acque minerali e bevande alcoliche da parte degli operatori economici sammarinesi. Il provvedimento stabilisce l’obbligo di addebito dell’IVA in specifici casi, andando a delineare con precisione le soglie quantitative e le modalità applicative per garantire una corretta gestione fiscale delle esportazioni.

Cessioni di bibite e bevande alcoliche verso l’Italia: nuove regole IVA per gli operatori sammarinesi
Ambito di applicazione: chi è coinvolto
Il nuovo regime si applica agli operatori economici sammarinesi che effettuano cessioni di bevande a soggetti italiani muniti di partita IVA – inclusi enti non commerciali operanti in ambito istituzionale.
L’obbligo di addebito dell’IVA, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, del D.D. n.147/2021, scatta al superamento di specifiche soglie annue di fatturato, diversificate in base alla forza lavoro impiegata:
- € 500.000 con meno di due dipendenti a tempo pieno;
- € 2.000.000 con due-quattro dipendenti a tempo pieno;
- € 5.000.000 con almeno cinque dipendenti a tempo pieno;
- € 150.000 annui per singolo cliente italiano, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Tali soglie si calcolano esclusivamente sulle tipologie di beni indicate (bibite, acque minerali, bevande alcoliche) e sull’esercizio in corso.
Visto di conformità obbligatorio: garanzia di correttezza
Conseguenze in caso di violazione
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta conseguenze significative: la revoca o il diniego del rimborso dell’imposta monofase sulle esportazioni. In presenza di indizi che facciano temere il mancato recupero del credito tributario, l’Ufficio Tributario può richiedere il sequestro conservativo di beni o strumenti finanziari dell’operatore economico inadempiente, misura soggetta a convalida da parte del Commissario della Legge.
Entrata in vigore e abrogazioni
Il decreto si applica alle operazioni del 2025 e abroga il precedente Decreto Delegato n.203/2024, fatti salvi gli atti già compiuti in conformità a quest’ultimo.
Articolo a cura di Giulia Magnani
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