Residenze persone fisiche in Italia-Sfera Professionisti Associati

Residenza delle persone fisiche in Italia: quali le novità?

L’art. 1 del Decreto Legislativo attuativo della delega fiscale in tema di fiscalità internazionale (209 del 27/12/2023) modifica i criteri di collegamento validi ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, intervenendo sul comma 2 dell’art.2 del TUIR.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La precedente formulazione prevedeva una presunzione assoluta di residenza e considerava residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
  • domicilio nel territorio dello Stato, ovvero il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art.43 Codice civile);
  • residenza nel territorio dello Stato, ovvero il luogo “in cui la persona ha la dimora abituale” (art.43 Codice civile).

Tale presunzione era superabile facendo ricorso ai sovraordinati criteri convenzionali dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali, del luogo di soggiorno abituale, ecc.

La nuova formulazione dell’articolo 2 del TUIR è la seguente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Quali sono le novità?

  1. La modifica dei criteri di collegamento che ora sono individuati nel domicilio o nella residenza oppure nella presenza nel territorio dello Stato e non più associati alle disposizioni civilistiche.
  2. Una nuova definizione di domicilio che ora deve intendersi come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Sono stati eliminati i rapporti di natura patrimoniale stabiliti dal Codice civile.
  3. Viene superata la presunzione assoluta di residenza sulla base dell’iscrizione anagrafica dimostrando l’assenza dei criteri di collegamento previsti dalla stessa normativa interna (residenza, domicilio e presenza sul territorio), per la maggior parte del periodo di imposta.

Tutti i criteri sopra indicati devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, “considerando anche le frazioni di giorno” nel caso della presenza fisica e rilevano anche i periodi non consecutivi.

Lo schema di decreto non modifica, invece, la presunzione prevista dal comma 2-bis dello stesso art. 2 del TUIR, in base al quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Tabella riassuntiva

Residenza persone fisiche Prima Dopo
Determinazione del periodo d’imposta Giorni di calendario Giorni e Frazioni di giorno
Presunzione di residenza Assoluta in presenza dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Relativa dimostrando l’assenza dei nuovi criteri di collegamento
Residenza Luogo in cui la persona ha la dimora abituale Luogo in cui la persona ha la dimora abituale
Domicilio Luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona
Presenza fisica sul territorio Si considerano letteralmente i giorni in cui la persona è presente (comprese le frazioni di giorno) anche se i periodi non sono consecutivi

 

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