Operazioni con l’Italia, regole sulle imposte indirette e fatturazione elettronica

1) Fonti normative

  • Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 “NUOVE DISPOSIZIONI NELLA DISCIPLINA DELL’INTERSCAMBIO DI BENI TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA – MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1993 N. 134”.
  • Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 della Repubblica di San Marino “DELLA FATTURA ELETTRONICA NELL’INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI CON L’ITALIA”.
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 “Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”

Con i decreti sopra citati, San Marino ed Italia hanno provveduto a modificare la disciplina dell’interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana, risalente al 1993, anche al fine di introdurre nelle operazioni tra i due Paesi il sistema di fatturazione elettronica.

Il Decreto attuativo italiano disciplina il trattamento IVA nelle operazioni con San Marino disponendo, all’articolo 22, che l’entrata in vigore delle nuove norme si ha dal 1° ottobre 2021 e che dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni del Decreto del 24 dicembre 1993. Il rispettivo decreto delegato sammarinese n.147 del 5 agosto 2021 disciplina il trattamento dell’imposta sulle importazioni con riferimento alle operazioni con l’Italia.

2) Le principali regole sulle imposte indirette

Si ricordano le principali regole relative all’applicazione delle imposte indirette nelle operazioni Italia-San Marino.

2.1 Operazioni B2B tra Italia e San Marino

Si presenta il caso in cui un operatore economico italiano cede beni ad un operatore economico sammarinese.

Le cessioni di beni, e i servizi connessi, effettuate con trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino, da parte di soggetti passivi d’imposta stabiliti o identificati in Italia, o da terzi per suo conto, nei confronti di soggetti che hanno comunicato il numero di identificazione attribuito da San Marino (codice operatore economico), sono non imponibili (IVA) in base agli articoli 8 e 9 del DPR n. 633 del 1972 e a quanto stabilito dal Decreto attuativo italiano. Ai fini della non imponibilità IVA le fatture devono essere accompagnate da DDT e devono essere convalidate dall’Ufficio Tributario (mediante la procedura di vidimazione attualmente in vigore per le fatture cartacee e mediante la presentazione elettronica delle distinte e la comunicazione allo SdI – Sistema di Interscambio per le fatture elettroniche).
Tutte le operazioni di importazione di beni e servizi connessi con trasporto o consegna dei beni in territorio sammarinese da parte di soggetti passivi d’imposta stabiliti o identificati in Italia o da terzi per loro conto, sono assoggettate all’imposta sulle importazioni a San Marino.

2.2 Operazioni B2B tra San Marino e Italia

Si presenta il caso in cui un operatore economico sammarinese cede beni ad un operatore economico italiano.

Nelle cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi, muniti di numero di identificazione (codice operatore economico), verso operatori economici italiani, può optare se emettere fatture, in formato cartaceo od elettronico, con addebito dell’IVA o senza addebito dell’IVA.
Per le cessioni con addebito dell’IVA, l’operatore sammarinese indica sulle fatture di vendita l’ammontare dell’IVA dovuta e la versa all’Ufficio Tributario.

2.3 Operazioni B2C: cessioni a privati

Per quanto concerne le cessioni nei confronti di soggetti privati:

  • in caso di cessione di beni da parte di un operatore economico italiano a favore di un soggetto privato sammarinese, l’operatore italiano emette fattura con IVA e il soggetto sammarinese non è tenuto al versamento dell’imposta sulle importazioni, salvo il caso dei mezzi di trasporto.
  • in caso di cessione di beni da parte di un operatore economico sammarinese a favore di un soggetto privato italiano, l’operazione non è assoggettata all’IVA.

 

2.4 Cessioni di mezzi di trasporto nuovi

Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi sono assoggettate al pagamento dell’imposta nel Paese di destinazione:

  • se il cessionario è sammarinese, sull’acquisto si applica l’imposta sulle importazioni.
  • se il cessionario è italiano:
    • può chiedere al cedente sammarinese l’emissione di fattura con IVA, oppure, ove non ci sia applicazione dell’IVA,
    • deve presentare la fattura all’Agenzia delle entrate e pagare l’IVA.

 

2.5 Vendite a distanza

Con riferimento alle vendite a distanza di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, l’imposta è dovuta nel paese di destinazione, se il bene parte da uno Stato diverso da quello di arrivo, quando:

  • la spedizione o il trasporto sono curati dal fornitore o per suo conto, anche quando egli interviene indirettamente;
  • il cessionario agisce come privato;
  • il cedente nell’anno solare precedente ha effettuato vendite a distanza per un importo complessivo superiore a euro 28.000 o quando le supera nell’anno in corso;
  • il cedente opta per l’applicazione dell’imposta del cessionario.

I cedenti sammarinesi e italiani per assolvere l’imposta devono nominare un rappresentante fiscale nei rispettivi Paesi.

3) Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

Il Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 introduce la fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia. La fattura elettronica è un documento informatico, in formato XML, trasmesso per via telematica all’Ufficio Tributario, che è l’Autorità competente nella Repubblica di San Marino.

L’obbligo di gestione ed emissione delle fatture elettroniche riguarda gli operatori economici sammarinesi (anche Enti pubblici se dotati di COE) e soggetti passivi d’imposta italiani, salvo i seguenti casi di esclusione:

  • Soggetti passivi d’imposta italiani in regime forfettario
  • Operatori economici sammarinesi con ricavi inferiori a euro 100.000,00 nel precedente esercizio (l’esclusione si applica solo alle fatture export).

Sussiste altresì un obbligo in base alla tipologia di operazioni effettuate tra Italia e San Marino:

  • Tutte le vendite di beni B2B (tra operatori economici) con servizi accessori.
  • Le prestazioni di servizi rese da operatori italiani anche nei confronti di privati sammarinesi, con l’esclusione delle prestazioni sanitarie.
  • Le vendite di beni B2G, effettuate da operatori economici nei confronti di autorità pubbliche italiane munite di PIVA o di autorità pubbliche sammarinesi munite di COE.
  • Cessioni di mezzi di trasporto

 

4) Le scadenze

tabella

5) Come gestire le fatture passive

Di seguito gli step per la gestione delle fatture passive emesse da fornitore italiano soggetto passivo d’imposta in formato elettronico nei confronti di un operatore economico sammarinese:

  1. Comunicazione al fornitore italiano da parte dell’operatore sammarinese del codice destinatario assegnato all’Ufficio Tributario (unico per tutti gli operatori sammarinesi: 2 R 4 G T O 8).
  2. Emissione della fattura passiva da parte dell’operatore italiano e invio della stessa allo SdI.
  3. Trasmissione automatica della fattura dallo SdI all’Ufficio Tributario.
  4. L’Ufficio Tributario mette a disposizione dell’operatore economico le fatture passive mediante il sito web Tribweb oppure mediante soluzioni applicative private che si interfacciano direttamente con i database dell’Ufficio Tributario.
  5. L’operatore economico sammarinese deve inviare telematicamente all’Ufficio Tributario un modulo elettronico indicando per ogni acquisto il tipo di merce, l’aliquota dell’imposta sulle importazioni e l’ammontare della stessa imposta. Tale fase può essere gestita direttamente sul sito web Tribweb oppure mediante soluzioni software applicative private.
  6. L’operatore economico sammarinese deve presentare all’Ufficio Tributario anche le eventuali fatture in formato elettronico relative a prestazioni di servizi emesse da operatori economici italiani.
  7. L’Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture dopo una verifica sulla presentazione dell’imposta sulle importazioni e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Pesaro-Urbino).
  8. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario attraverso apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
  9. Se entro quattro mesi dalla emissione della fattura, l’Ufficio Tributario non invia alcuna comunicazione, il fornitore italiano deve emettere nota di variazione nei trenta giorni successivi, senza pagare sanzioni e interessi.

Gli operatori sammarinesi che non ricevono fatture elettroniche nel cd. periodo transitorio (31/10/2021 – 30/06/2022) possono continuare a riceverle in formato cartaceo. Le procedure di presentazione sono le attuali. Il fornitore italiano emetterà fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali da consegnare all’operatore sammarinese, che dovrà presentarla all’Ufficio Tributario per l’assolvimento e la liquidazione dell’imposta sulle importazioni. A seguito della presentazione e del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario, le fatture saranno consegnate all’operatore economico vidimate con l’indicazione della data, munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. Tributario”. Una fattura vidimata deve essere consegnata al fornitore italiano a cura dell’operatore economico sammarinese. Se entro quattro mesi non perviene al fornitore italiano una copia della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario, il fornitore lo comunica sia all’Ufficio Tributario che all’Agenzia delle Entrate. Se negli ulteriori 30 giorni non arriva la fattura vidimata, il fornitore italiano deve emettere nota di variazione.

6) Come gestire le fatture attive

Di seguito gli step per la gestione delle fatture attive emesse da un operatore sammarinese in formato elettronico nei confronti di un soggetto italiano:

  1. Corretta identificazione del soggetto italiano raccogliendo le seguenti informazioni:
    • Partita IVA o Codice fiscale e
    • Codice SdI del soggetto italiano o indirizzo PEC.
  2. Emissione della fattura in formato elettronico (“XML”) mediante soluzioni gestionali applicative private con eventuale modulo di integrazione per invio automatico all’Ufficio Tributario.
  3. L’operatore sammarinese deve presentare telematicamente la fattura di vendita indicando su ogni riga di fattura i dati dei DDT, il tipo merce e l’IVA, in caso di emissione di fattura con addebito dell’IVA (in tal caso, l’IVA deve essere versata all’Ufficio Tributario che a sua volta la riversa al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, inviando all’Agenzia delle entrate elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti ai versamenti, sempre in formato elettronico. Se vi sono discrepanze l’Ufficio Tributario deve versare l’IVA mancante oppure riceve dall’Agenzia delle entrate quella versata in eccedenza. Degli esiti viene informato anche il cessionario).
  4. L’operatore economico sammarinese deve presentare all’Ufficio Tributario anche le eventuali fatture di prestazioni di servizi emesse in formato elettronico a favore di operatori economici italiani. In tal caso, tuttavia, poiché il Decreto sull’interscambio disciplina le cessioni di beni (e non le prestazioni di servizi), la fattura trasmessa telematicamente all’Ufficio Tributario non sarà inviata allo SdI, perciò, l’operatore economico sammarinese dovrà inviare al cliente italiano una copia di cortesia.
  5. Trasmissione del file allo SdI da parte dell’Ufficio Tributario a seguito del controllo sulla regolarità della fattura e del corretto versamento dell’eventuale IVA, in caso di emissione di fattura con addebito dell’IVA.
  6. Il SdI recapita le fatture all’operatore italiano mediante apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
  7. Se la fattura trasmessa non contiene l’IVA, l’operatore italiano che riceve la fattura tramite SdI, deve assolvere l’imposta tramite inversione contabile attraverso il SdI, e annota il documento nel registro acquisti e vendite.

Nel periodo transitorio, il cedente sammarinese che emette fattura cartacea è tenuto a seguire la procedura attualmente in vigore:

  • se la fattura è emessa con addebito dell’IVA, il cedente sammarinese deve:
    1. emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
    2. presentare all’Ufficio Tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e versare all’Ufficio Tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA dovuta;
    3. trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio Tributario, vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
  • se la fattura è emessa senza addebito dell’IVA, il cedente sammarinese deve:
    1. emettere fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
    2. presentare all’Ufficio Tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
    3. trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio Tributario, vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

Si allega una presentazione schematica dei nuovi adempimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Sfera Professionisti Associati

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