Le imposte estere dei frontalieri italiani a San Marino sono detraibili per intero

Le imposte estere dei frontalieri sono detraibili per intero

Fonte: Eutekne 6 novembre 2023

Come le imposte dei frontalieri italiani vengono considerate dalla Repubblica di San Marino.

I lavoratori frontalieri, il cui reddito è assoggettato a franchigia in Italia, possono beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero in misura piena, non trovando applicazione la limitazione prevista dall’art. 165 comma 10 del TUIR per i redditi di fonte estera che concorrono solo parzialmente alla formazione dell’imponibile.

La fattispecie ha riguardato una contribuente che aveva percepito un reddito estero per l’attività di lavoro prestata a San Marino come frontaliera. Il reddito era stato indicato nella dichiarazione dei redditi al netto della franchigia. Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero era però stato scontato in misura piena.

L’Agenzia delle Entrate riteneva, al contrario, che l’imposta pagata all’estero doveva essere ridotta in misura proporzionale alla quota di reddito estero imponibile ai sensi dell’art.165 comma 10 del TUIR, ovvero solo la quota eccedente la franchigia.

Infatti, tale norma sancisce che “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente” e simmetricamente alla mancata tassazione corrisponde il mancato riconoscimento del credito d’imposta.

La C.G.T. II° Emilia Romagna n. 944 del 10 ottobre 2023, confermando la decisione della C.T. Prov. Forlì 23 aprile 2019 n. 129/2/19, conferma l’impostazione della contribuente, richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/2015, che stabilisce che “la riduzione dell’imposta estera detraibile, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, non riguarda le ipotesi in cui – per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei vari ordinamenti – l’ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corrisponda al quantum tassato nello Stato estero”.

Questo si verifica, ad esempio, per il reddito delle stabili organizzazioni all’estero o per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. In questi casi il reddito estero imponibile è determinato secondo le regole nazionali interne dello Stato di residenza del contribuente.

In sintesi, per i redditi di lavoro dipendente di fonte estera il credito spetta integralmente; rientrano in tale casistica, oltre ai redditi di lavoro dipendente determinati ordinariamente, anche i redditi dei frontalieri, determinati in modo analitico per la parte eccedente la franchigia.

Tale pronuncia giurisprudenziale assume particolare rilevanza nel contesto normativo in vigore dal 2024, che con l’art. 4 della L. 83/2023 innalza da 7.500 a 10.000 euro il limite di reddito esente; in assenza di limitazioni espresse, ciò dovrebbe valere per tutti i frontalieri italiani che lavorano in Stati per cui le rispettive Convenzioni con l’Italia prevedono forme di tassazione concorrente, quali appunto San Marino.

Articolo a cura di Cecchetti Andrea

keyboard_arrow_up