San Marino introduce gli accordi preventivi (APA) per le imprese a carattere internazionale

Con il Decreto Delegato 10 agosto 2026 n. 116, la Repubblica di San Marino ha disciplinato le modalità di accesso alla procedura per la stipula di accordi preventivi unilaterali, bilaterali o multilaterali (chiamati anche APA, Advance Pricing Agreements) destinati agli operatori economici che svolgono attività internazionale.

Il nuovo istituto si inserisce nel percorso di rafforzamento degli strumenti di certezza preventiva in materia fiscale, consentendo alle imprese di definire anticipatamente con l’Amministrazione finanziaria il trattamento di determinate fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità.

Quali questioni possono essere oggetto di accordo preventivo?

Il Decreto individua espressamente gli ambiti nei quali è possibile ricorrere alla procedura.

In particolare, gli accordi possono riguardare:

  • la definizione preventiva dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo o comunque legate da rapporti di controllo;
  • la definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società legate da rapporti di controllo, nonché dei valori in uscita o in ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero;
  • la valutazione preventiva circa la sussistenza o meno di una stabile organizzazionenel territorio sammarinese, sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore;
  • l’applicazione delle disposizioni, anche di origine convenzionale, relative all’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni;
  • l’applicazione, a casi concreti, delle disposizioni riguardanti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali nei rapporti con soggetti non residenti.

Si tratta quindi di uno strumento particolarmente significativo per le imprese sammarinesi che intrattengono rapporti economici con l’estero e che intendono ottenere preventivamente maggiore certezza circa il trattamento fiscale di operazioni potenzialmente complesse.

Chi può accedere alla procedura?

L’accesso è riservato agli operatori economici che svolgono attività con carattere internazionale.

Il Decreto considera, tra gli altri, gli operatori che intrattengono rapporti con società non residenti nelle condizioni previste dall’articolo 46, comma 4, della Legge n. 166/2013, quelli il cui capitale, patrimonio o fondo sia partecipato da soggetti non residenti o che partecipino a loro volta soggetti esteri, nonché coloro che abbiano corrisposto o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali.

Rientrano inoltre nell’ambito applicativo le imprese sammarinesi che operano attraverso una stabile organizzazione all’estero e le imprese non residenti che operano a San Marino mediante una stabile organizzazione.

Come si accede e quanto costa?

La procedura viene attivata mediante istanza del contribuente all’Ufficio Tributario.

Per gli accordi bilaterali e multilaterali è previsto il versamento di una commissione, determinata in funzione del fatturato complessivo del gruppo di appartenenza dell’operatore economico:

  • 10.000 €, per gruppi con fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
  • 30.000 €, per gruppi con fatturato pari o superiore a 50 milioni e inferiore a 100 milioni di euro;
  • 50.000 €, per gruppi con fatturato pari o superiore a 100 milioni di euro.

La commissione è ridotta della metà per gli accordi preventivi unilaterali e, inoltre, in caso di rinnovo dell’accordo.

La rinuncia alla procedura o la sua conclusione senza il raggiungimento di un accordo non comportano la restituzione delle somme versate.

La possibilità di un “pre-filing”

Per gli accordi bilaterali e multilaterali è prevista anche una fase preliminare particolarmente interessante.

Prima della presentazione dell’istanza, il contribuente può infatti avviare con l’Ufficio Tributario una fase di “pre-filing”, finalizzata ad approfondire gli aspetti procedurali relativi al caso che potrebbe successivamente formare oggetto dell’accordo.

Il pre-filing, precisa tuttavia il Decreto, non può avvenire in forma anonima.

Durata dell’accordo e possibilità di efficacia retroattiva

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina riguarda l’efficacia temporale.

L’accordo diviene efficace con la sottoscrizione da parte del contribuente e vincola le parti per cinque periodi d’imposta, a partire da quello in corso alla data della sottoscrizione.

È inoltre prevista, a determinate condizioni, la possibilità di ottenere un’efficacia retroattiva.

Qualora sussistano le medesime condizioni di fatto e di diritto, il contribuente può infatti chiedere che gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua stipula, fino al periodo d’imposta nel quale è stata presentata l’istanza.

Tale possibilità è subordinata alla circostanza che non siano decorsi i termini per l’accertamento e che non siano già iniziate attività di controllo e verifica da parte dell’UO Ufficio Tributario. Per gli accordi bilaterali e multilaterali, la volontà di beneficiare dell’efficacia retroattiva deve essere specificata nell’istanza.

Un nuovo strumento di certezza fiscale per le imprese

L’introduzione degli accordi preventivi rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle imprese che presentano una significativa operatività internazionale.

La possibilità di confrontarsi preventivamente con l’Amministrazione finanziaria su temi quali transfer pricing, stabili organizzazioni, attribuzione degli utili e trattamento fiscale dei flussi reddituali transfrontalieri può infatti contribuire a ridurre l’incertezza interpretativa e il rischio di future contestazioni.

La procedura è espressamente qualificata dal Decreto come un processo fondato sulla cooperazione tra le parti secondo principi di lealtà e trasparenza delle informazioni fornite. Occorre inoltre considerare che le informazioni acquisite nel corso della procedura possono essere divulgate alle autorità estere coinvolte.

Per la piena operatività del nuovo istituto sarà comunque necessario attendere le indicazioni dell’Ufficio Tributario, che con propria circolare dovrà definire le modalità applicative della disciplina, nonché le modalità di verifica del rispetto degli accordi e dell’eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto sulle quali gli stessi sono fondati.

Articolo a cura di Giulia Magnani

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