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San Marino e Unione Europea, elementi essenziali dell’Accordo di Associazione con l’UE

Fonte: Opuscolo informativo della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri

Viviamo in un momento storico importante per la Repubblica di San Marino. L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rappresenta una decisione destinata ad influenzare le opportunità economiche, professionali e di crescita personale.

Nel proseguito dell’approfondimento si illustrano i dettagli dell’Accordo e se ne analizzano vantaggi e svantaggi.

Che cos’è l’Accordo?

L’Accordo di Associazione è un trattato internazionale tra San Marino, Andorra e l’Unione Europea che permette a questi Paesi di partecipare al Mercato Unico europeo, ovvero lo spazio economico dove circolano liberamente persone, beni, servizi e capitali.

Associazione, non adesione: cosa significa?

Con l’associazione all’UE, San Marino non diviene membro dell’Unione Europea.

A differenza dell’adesione all’UE, l’associazione è un percorso più flessibile per ottenere i vantaggi del Mercato Unico, preservando le specificità, l’indipendenza e la piena sovranità del nostro Paese.

San Marino continuerà a mantenere piena autonomia rimanendo giuridicamente Stato Terzo: non parteciperà alle istituzioni europee, non avrà diritto di voto al Parlamento Europeo e non avrà oneri economici nei confronti dell’Unione Europea.

Tuttavia, San Marino parteciperà alle consultazioni sul processo normativo europeo, contribuendo pertanto in maniera attiva alla definizione di regole che avranno un impatto anche sulla nostra comunità.

Mercato Unico: cosa significa?

Attraverso il Mercato Unico dell’Unione Europea, che rappresenta il pilastro fondamentale dell’integrazione europea, San Marino otterrà la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali tra gli Strati membri con lo scopo di eliminare le barriere commerciali e promuovere la cooperazione economica.

Il Mercato Unico si basa su quattro “libertà fondamentali”:

  1. Libera circolazione delle merci: prevede l’eliminazione di barriere doganali, dazi e restrizioni quantitative;
  2. Libera circolazione dei servizi: consente a imprese e professionisti di prestare servizi tra Stati senza ostacoli o discriminazioni basate sulla nazionalità;
  3. Libera circolazione delle persone: garantisce il diritto di spostarsi, risiedere, studiare e lavorare in qualsiasi Paese senza restrizioni;
  4. Libera circolazione dei capitali: prevede la libera movimentazione di capitali, investimenti e transazioni finanziarie tra Stati.

Com’è strutturato l’Accordo?

1. Quadro istituzionale

Definisce le regole del gioco: struttura generale dell’Accordo, gli organi, il ruolo della Corte di Giustizia dell’UE, le regole di interpretazione e revisione.

2. Protocolli Quadro

Regolano ambiti trasversali come servizi finanziari, concorrenza, cooperazione statistica e valutazione di conformità, per garantire uniformità di applicazione tra tutti i Paesi associati.

3. Protocolli Paese

Contengono disposizioni specifiche per ciascun Stato coinvolto.

4. Allegati

Elencano la legislazione dell’Unione Europea da recepire (San Marino dovrà adottare 25 allegati).

Quali sono gli organismi dell’Accordo?

L’attuazione ed il corretto funzionamento dell’Accordo di Associazione saranno garantiti da organi congiunti tra San Marino e l’Unione Europea.

Il Comitato misto riunirà rappresentanti di entrambe le parti per verificare l’applicazione dell’Accordo e delle normative UE nel proprio ordinamento.

Sarà compito del Comitato misto cercare di individuare possibili soluzioni tecniche nel caso in cui emerga che l’applicazione dell’Accordo risulti distorsiva o pericolosa per San Marino: in caso di insuperabilità della problematica, San Marino potrebbe decidere di sospendere del tutto od in parte l’applicazione dell’Accordo.

Il Comitato di associazione, composto dai rappresentanti di San Marino, Andorra e dell’Unione Europea, fungerà da tavolo permanente di confronto su temi e questioni di interesse comune e valuterà se ampliare o modificare l’ambito dell’Accordo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infine, sarà l’organo incaricato di garantire la corretta interpretazione e applicazione del diritto, risolvendo in ultima istanza eventuali controversie tra le parti.

Perché San Marino è interessato a sottoscrivere l’Accordo?

L’Accordo è destinato principalmente a risolvere i crescenti ostacoli nell’ingresso al Mercato Unico europeo che incontrano le imprese ed i cittadini della Repubblica nell’esportazione di beni e servizi. Il concetto giuridico di “integrazione” è infatti teso a garantire la parità di trattamento delle imprese sammarinesi a quelle europee (il c.d. “level playing field”) e la certezza del diritto applicabile, superando l’attuale divario di competitività che penalizza le imprese sammarinesi.

Che cosa cambierà nei diversi settori?

1. Studenti

L’Accordo di Associazione offrirà ai giovani e agli studenti sammarinesi le stesse opportunità dei loro coetanei europei in materia di studio, formazione e lavoro all’interno dell’Unione Europea: diventerà più facile iscriversi ad Università, svolgere tirocini e lavorare in altri Paesi dell’Unione Europea, nonché partecipare a progetti europei.

2. Lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori non richiederà alcuna modifica del sistema sammarinese che è già in gran parte allineato agli standard europei.

3. Immigrazione

I cittadini sammarinesi avranno libertà totale di vivere, lavorare e soggiornare negli Stati dell’Unione Europea, senza alcuna restrizione.
I cittadini europei potranno circolare e lavorare liberamente a San Marino, con gli stessi diritti dei cittadini sammarinesi. Tuttavia, per i soggiorni superiori a tre mesi, San Marino controllerà l’afflusso migratorio tramite un sistema di quote che cresce del 3% annualmente sulla base del numero dei permessi concessi l’anno precedente.
San Marino, in quanto Paese Terzo, resta escluso dalla politica Schengen e dalla politica dell’Immigrazione, mantenendo piena autonomia: perciò, San Marino gestirà autonomamente l’ingresso ed il soggiorno di cittadini di paesi non UE.

4. Aziende

San Marino potrà integrare pienamente la propria economia nel Mercato Unico europeo, consentendo alle imprese sammarinesi di operare e vendere liberamente in tutta l’UE beni e servizi che avranno validità e riconoscimento europeo.

È rilevante evidenziare le seguenti limitazioni:

  • la sottoscrizione dell’Accordo di Associazione con l’UE non consentirà il superamento dei problemi legati al documento di transito T2. Questo aspetto, infatti, si riferisce a materie al di fuori del campo di applicazione dell’Accordo. Per eliminare questa procedura amministrativa, San Marino dovrà adottare un sistema IVA allineato a quello europeo e, successivamente, negoziare con la Commissione Europea appositi meccanismi per superare le difficoltà che il T2 comporta.
  • San Marino non avrà accesso ai fondi strutturali UE, potendo però accedere a programmi, progetti o altre azioni UE in merito a determinati settori (ricerca e sviluppo tecnologico, informazione, ambiente, clima, istruzione, formazione, gioventù, politica sociale, pmi, turismo, audiovisivo, cultura, comunicazione, salute pubblica).

5. Pensionati e sanità

L’Accordo garantisce una maggiore protezione sociale attraverso il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra San Marino e gli Stati dell’Unione Europea.
In materia pensionistica, ciò significa che un sammarinese che ha lavorato sia a San Marino che in Italia o in un altro Stato UE potrà conteggiare tutti gli anni ai fini del calcolo della pensione, senza perdere i diritti maturati in ciascun Paese.
In materia sanitaria, i cittadini sammarinesi che risiedono o lavorano in altri Stati dell’UE potranno accedere alle prestazioni sanitarie.

6. Settore finanziario

L’Accordo prevede l’integrazione graduale e controllata del sistema finanziario sammarinese nel Mercato Europeo, grazie al quale le banche e gli operatori finanziari della Repubblica potranno operare ed offrire servizi in tutta l’Unione Europea, nonché sviluppare ed offrire nuovi prodotti e soluzioni oggi limitati dalla ristrettezza del mercato, come quelli in materia di pagamenti digitali.

Vantaggi e Svantaggi per San Marino

La sottoscrizione dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea consente a San Marino di ottenere vantaggi immediati, tra i quali, ad esempio:

  • parità di trattamento dei cittadini e delle aziende sammarinesi a quelli europei;
  • riduzione della burocrazia e dei costi per l’accesso al Mercato Unico UE;
  • maggiore certezza normativa e trasparenza;
  • riforme istituzionali e rafforzamento del settore finanziario.

Non è attualmente possibile affermare che la sottoscrizione dell’Accordo determini rischi o svantaggi per San Marino: tuttavia, il processo di integrazione comporterà un notevole impegno e renderà necessario un significativo adeguamento organizzativo.

È importante sottolineare il fatto che San Marino non sia esposto a rischi incontrollabili, mantenendo la facoltà di ricalibrare l’Accordo oppure, in caso di impossibilità di trovare soluzioni, di sospenderne l’applicazione.

Miti da sfatare

1. Stato Terzo

San Marino resta Stato Terzo, non contribuisce al bilancio comune e non siede nelle istituzioni dell’UE.

2. Ambiti esclusi dall’Accordo

Restano di esclusiva competenza di San Marino politica fiscale, finanza pubblica, politica estera di difesa, politica agricola, politica interna, politica di giustizia penale e politica migratoria.

3. Cittadinanza

L’Accordo non modifica la Legge sulla cittadinanza: i cittadini sammarinesi non saranno cittadini dell’UE, né voteranno, né saranno eletti alle elezioni europee; tuttavia, in quanto cittadini di un Paese associato, la cittadinanza sammarinese guadagnerà diritti e forza in Europa.

4. IVA

L’Accordo non avrà nessun obbligo di introdurre un sistema IVA.

5. Immigrazione

L’Accordo non porterà ad un aumento improvviso della popolazione, in quanto San Marino continuerà a gestire autonomamente il numero di nuove residenze.

Articolo a cura di Giulia Magnani

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