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San Marino disciplina il contratto di collaborazione in ambito sportivo: cosa è cambiato dal 1° giugno 2026

Nuova cornice normativa per il lavoro sportivo

Con il Decreto Delegato n. 51 del 14 aprile 2026, la Repubblica di San Marino introduce una disciplina specifica per i contratti di collaborazione in ambito sportivo, colmando un vuoto normativo e fornendo uno strumento giuridico dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e alle Associazioni Sportive affiliate.
L’obiettivo della riforma è favorire lo sviluppo del sistema sportivo sammarinese attraverso una forma contrattuale più flessibile, riconoscendo la peculiarità delle prestazioni rese da atleti, allenatori, istruttori e altri collaboratori del settore.

Chi può utilizzare il nuovo contratto

Il contratto può essere stipulato tra una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), una Disciplina Sportiva Associata (DSA) oppure un’Associazione Sportiva affiliata e una persona fisica che svolge attività sportive personali, continuative ma prive di vincolo di subordinazione.
Rientrano tra i possibili collaboratori:

  • atleti;
  • allenatori, istruttori, tecnici e preparatori;
  • figure di coordinamento e gestione tecnico-sportiva;
  • soggetti che svolgono attività di formazione e didattica sportiva;
  • personale amministrativo o di supporto alle attività sportive, purché non eserciti professioni riservate a iscritti ad Albi o Ordini professionali.

È inoltre previsto che ulteriori figure possano essere individuate mediante apposito Regolamento del Congresso di Stato.

Le caratteristiche del rapporto

Il collaboratore organizza autonomamente tempi e modalità di svolgimento della propria attività, nel rispetto delle esigenze funzionali dell’organizzazione sportiva committente.
Il decreto chiarisce inoltre che a tale rapporto non si applica la disciplina generale prevista per le collaborazioni di cui all’articolo 29 della Legge n. 164/2022, riconoscendone quindi la specificità.
La durata massima del contratto è fissata in cinque anni, con possibilità di rinnovo.

Contenuto obbligatorio del contratto

Per essere valido, il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno:

  • i dati identificativi delle parti;
  • la durata del rapporto;
  • la descrizione dell’attività svolta, con specifica indicazione qualora l’attività sia rivolta a soggetti minorenni;
  • il compenso pattuito e le relative modalità e termini di pagamento.

La copertura assicurativa continua ad essere disciplinata, per quanto compatibile, dalla normativa già vigente.

Deposito, controllo di conformità e registrazione

Uno degli aspetti più innovativi della disciplina riguarda il procedimento di controllo preventivo.
Il contratto deve essere depositato presso il CONS, che entro quindici giorni rilascia una valutazione di conformità sulla natura della prestazione.
Su richiesta delle singole Federazioni Sportive Nazionali, tale funzione potrà essere delegata direttamente alle Federazioni per i contratti stipulati dalle Associazioni affiliate.
Qualora emergano profili di non conformità, le parti saranno invitate ad adeguare il contratto; in mancanza delle modifiche richieste, la prestazione non potrà essere avviata.
Una volta ottenuta la conformità, il contratto dovrà essere registrato presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria entro quindici giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla stipula. In assenza di registrazione, la collaborazione non potrà proseguire.

Aspetti fiscali

Il legislatore ha previsto un regime particolarmente semplificato.
Il contratto è infatti soggetto esclusivamente ad un’imposta di bollo di euro 15,00, mentre non trova applicazione l’imposta di registro.
Si tratta di una misura che contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle organizzazioni sportive.

Previdenza e modalità di pagamento

Il decreto rinvia a successivi protocolli d’intesa la disciplina di eventuali versamenti volontari in ambito previdenziale e sanitario.
È inoltre previsto che l’1% dei compensi o dei rimborsi spese venga corrisposto mediante accredito su SMAC Card, introducendo così una modalità di pagamento innovativa e specifica per il settore.

Regime transitorio

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2026.
I contratti già in essere continueranno invece a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Eventuali rinnovi dovranno essere effettuati secondo la nuova disciplina.

Considerazioni operative

La nuova disciplina rappresenta un passo importante verso una regolamentazione più moderna e coerente delle collaborazioni sportive, offrendo maggiore certezza giuridica alle organizzazioni e ai collaboratori.
Federazioni e Associazioni Sportive saranno tuttavia chiamate ad adeguare la propria modulistica contrattuale e le procedure interne, prestando particolare attenzione agli obblighi di deposito, verifica di conformità e registrazione, la cui omissione impedisce l’avvio o la prosecuzione della prestazione.
Per le realtà sportive sammarinesi il Decreto Delegato n. 51 costituisce quindi un’opportunità per strutturare rapporti di collaborazione più trasparenti e conformi alla normativa, con un impianto semplificato ma caratterizzato da precisi adempimenti procedurali.

Articolo a cura di Giulia Magnani

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