Fatturazione elettronica a San Marino: dal 2027 obbligo anche tra operatori economici sammarinesi

La fatturazione elettronica compie un nuovo importante passo a San Marino.

Con il Decreto Delegato 4 settembre 2026 n. 133, la Repubblica di San Marino introduce infatti una disciplina organica della fatturazione nell’interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi, estendendo così il processo di digitalizzazione che negli ultimi anni aveva già interessato, in particolare, i rapporti economici con l’Italia.

La novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2027, dell’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni B2B interne, fatte salve specifiche esclusioni.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Chi sarà obbligato alla fatturazione elettronica?

Il Decreto prevede l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati in possesso di un codice operatore economico, quando effettuano operazioni nei confronti di altri operatori economici stabiliti o identificati nella Repubblica di San Marino, o soggetti ad essi assimilati, anch’essi in possesso di codice operatore economico.

La nuova disciplina interessa quindi le operazioni B2B interne alla Repubblica di San Marino.
Non riguarda, invece, le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C).
L’esclusione per gli operatori con ricavi inferiori a 100.000 euro

Il Decreto prevede un’importante esclusione per gli operatori economici di minori dimensioni.
Sono infatti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che nell’anno solare precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a 100.000 euro.
Tali soggetti potranno comunque decidere di utilizzare volontariamente la fatturazione elettronica, esercitando apposita opzione.

Occorre però prestare attenzione a un aspetto: una volta superata la soglia di 100.000 euro oppure esercitata volontariamente l’opzione, il soggetto sarà tenuto a utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.
Gli operatori esclusi che non optano per il sistema elettronico continueranno invece a emettere fatture in formato cartaceo.

Quando entrerà in vigore il nuovo obbligo?

L’introduzione del nuovo sistema avverrà gradualmente.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 gli operatori economici sammarinesi potranno, previa apposita opzione, utilizzare la fatturazione elettronica nelle operazioni con altri operatori economici sammarinesi, in alternativa alla fattura cartacea.

Dal 1° gennaio 2027, invece, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per tutti gli operatori che non rientrano nell’esclusione prevista per ricavi inferiori a 100.000 euro.

Per lo Stato, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l’applicazione delle nuove disposizioni decorrerà dall’entrata in vigore di uno specifico regolamento attuativo.

Come funzionerà la fatturazione elettronica interna?

Le fatture elettroniche dovranno essere predisposte e trasmesse telematicamente tramite HUB SM all’Ufficio Tributario.
Per ogni file elaborato, l’HUB SM calcolerà un apposito codice HASH, che consentirà di identificare univocamente il documento e ne garantirà la tracciabilità all’interno del sistema.

Un aspetto particolarmente importante riguarda gli eventuali scarti: la fattura elettronica che viene scartata dall’HUB SM si considera non emessa.

Le regole tecniche e procedurali per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture saranno definite mediante apposito regolamento del Congresso di Stato.

Quali saranno i termini per emettere le fatture?

Il Decreto individua specifici termini per la predisposizione e la trasmissione delle fatture.

Per le cessioni di beni, la fattura dovrà essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni, fatte salve le particolari fattispecie previste dalla normativa.

Per le prestazioni di servizi, la fattura dovrà essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo all’ultimazione del servizio, fatte salve le particolari fattispecie previste dalla normativa.

In presenza di acconti o pagamenti anticipati, totali o parziali, la fattura dovrà invece essere predisposta e trasmessa, per l’importo pagato, entro il secondo mese successivo al pagamento.

Rimane comunque possibile emettere la fattura anticipatamente rispetto al verificarsi di tali eventi.

Gli stessi termini trovano applicazione anche alle fatture cartacee emesse dai soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche le note di variazione diventano elettroniche

La modalità utilizzata per la fattura determina anche quella della successiva nota di variazione.

Pertanto, se la fattura originaria è stata emessa in formato elettronico, anche l’eventuale nota di variazione dovrà essere predisposta e trasmessa elettronicamente.
Per le fatture cartacee, invece, le relative note di variazione continueranno ad essere predisposte in formato cartaceo.

Attenzione anche alle fatture non ricevute dai fornitori

Una delle novità che merita particolare attenzione riguarda gli obblighi posti non soltanto a carico di chi emette la fattura, ma anche del soggetto che dovrebbe riceverla.

Qualora il cessionario o committente non riceva la fattura o la nota di variazione nei termini previsti, trascorsi due mesi dalla scadenza del relativo termine, sarà tenuto, nei successivi 30 giorni, a predisporre un apposito documento e a trasmetterlo in formato elettronico all’HUB SM dell’Ufficio Tributario.

I soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica dovranno adempiere mediante un documento cartaceo da presentare all’Ufficio Tributario.

La nuova disciplina rende quindi ancora più importante il monitoraggio delle fatture passive, poiché l’eventuale inadempimento del fornitore può generare uno specifico obbligo anche in capo al cliente.

Le sanzioni scatteranno dal 2028

L’omessa o tardiva trasmissione della fattura elettronica o della nota di variazione comporta una sanzione amministrativa pari a 100 euro.
La medesima sanzione è prevista anche per le violazioni degli obblighi posti a carico del cessionario o committente in caso di mancata ricezione della fattura.
Il legislatore ha tuttavia previsto un periodo di adeguamento: le sanzioni saranno applicabili soltanto a partire dal 1° gennaio 2028.

Articolo a cura di Giulia Magnani

Per approfondimenti, contattaci:
info@sferastp.com
0549 970595

keyboard_arrow_up