Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: cosa cambia con la riforma IGR

Premessa

La Legge 12 novembre 2025 n. 141 (di seguito, «Riforma IGR») ha apportato significative modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 in materia di «imposta generale sui redditi», con effetto anche sulla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi Mod. «IGR L» delle persone fisiche.

Le disposizioni della Riforma IGR si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026, perciò, con effetto sulla dichiarazione dei redditi che sarà predisposta nel 2027; la dichiarazione dei redditi predisposta nel 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, seguirà le previgenti disposizione di Legge.

Nel prosieguo della circolare si illustrano le principali novità introdotte dalla Riforma IGR relative alle persone fisiche.

Analisi delle novità

Redditi esenti (Art. 7)

Nell’elenco dei redditi esenti da imposta IGR è stato inserito il reddito minimo familiare, disciplinato dal Decreto-Legge n. 91/2020.

Redditi soggetti ad imposizione separata (Art. 13)

Nell’elenco dei redditi soggetti ad imposizione separata (ovvero tassati secondo specifiche aliquote d’imposta separatamente rispetto agli altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo), sono state introdotte:

  • indennità erogate per lo svolgimento di altre funzioni pubbliche rispetto a quelle citate in precedenza (membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato);
  • compensi a titolo di sponsorizzazione erogati ad atleti di interesse nazionale, assoggettati ad imposizione con aliquota del 10%.

È aumentata dal 8% al 10% l’aliquota d’imposta sulle seguenti tipologie reddituali:

  • plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 41;
  • interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
  • sui redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 19, comma 1, lettera f bis).

È aumentata dal 11% al 13% l’aliquota d’imposta sugli interessi derivanti da rapporti di conto corrente estero.

Viene introdotta la possibilità di assoggettare a tassazione progressiva (ovvero in maniera cumulata agli altri redditi che formano il reddito complessivo) le seguenti tipologie reddituali:

  • plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 41;
  • emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato.

Oneri deducibili (Art. 14)

Viene ridisegnato il sistema degli oneri deducibili, oggi identificati unicamente nelle spese contenute negli Allegati A (Elenco oneri deducibili di cui all’articolo 14, comma 1) e B (Elenco passività deducibili di cui all’articolo 14, comma 1 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica), debitamente documentate da fattura o documento equivalente.

A differenza del passato, al fine della deducibilità, tali spese devono essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (pos, bonifici, assegni) oppure tracciate con SMaC Card.

Non costituiscono più oneri deducibili le altre tipologie di spese tracciate con SMaC Card, poiché trasformate in detrazioni d’imposta, come meglio illustrato nel prosieguo.

Si evidenziano le modifiche apportate all’elenco degli oneri deducibili di cui all’Allegato A:

  • è ridotta da € 1.500 a € 1.200 la deducibilità di assicurazioni sulla vita; è estesa la gamma di polizze deducibili, includendo anche quelle per perdita di autosufficienza.
  • è ridotta da € 5.000 a € 4.000 la deducibilità delle tasse scolastiche, universitarie e corsi professionali.
  • è stata trasformata in detrazione d’imposta la spesa relativa al canone di locazione degli immobili adibiti a dimora effettiva.
  • è stata abrogata la disposizione che consentiva di dedurre al 200% le donazioni relative al patrimonio dello Stato.
  • è aumentata da € 2.000 a € 4.000 la deducibilità di spese per baby-sitter.
  • è aumentata da € 2.000 a € 3.000 la deducibilità relativa a spese per affidamento pre-adottivo.
  • è stata trasformata in detrazione d’imposta la spesa relativa a protesi ortopediche ed ortodontiche.
  • sono state inserite nell’Allegato A tra gli oneri deducibili le spese relative a prestazioni sanitarie, mantenendo invariato l’importo di deducibilità di € 2.500.
  • sono state inserite tra gli oneri deducibili le spese per prodotti per la prima infanzia, fino a € 300.

Detrazioni soggettive (Art. 16)

Tra i figli a carico, al fine della detrazione d’imposta, si considerano anche i minori in affidamento secondo provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Sono state introdotte le seguenti detrazioni d’imposta, a beneficio dei soggetti residenti (in precedenza, tali spese erano annoverate tra gli oneri deducibili):

  • 18% delle spese per protesi dentarie, sanitarie, ortodontiche ed odontoiatriche, fino a € 1.600 per il titolare del reddito e per ogni familiare a carico;
  • 15% sul 50% (ovvero 80% se il locatario ha meno di 35 anni) del canone di locazione degli immobili adibiti a civile abitazione fino a € 6.000, a condizione che il contribuente ivi abbia la propria dimora effettiva.

A differenza del passato, al fine della detraibilità, tali spese devono essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (pos, bonifici, assegni) oppure tracciate con SMaC Card.

È stata abrogata la detrazione d’imposta forfettaria di € 100 prevista per i redditi, fino a € 15.000, di lavoro dipendente ed assimilati e di pensione.

La principale novità relativa alle “spese SMaC Card” riguarda la trasformazione da onere deducibile a detrazione d’imposta (con conseguente effetto sul calcolo delle imposte IGR) e l’ estensione del beneficio a tutti i soggetti, residenti e non residenti (in passato, erano esclusi i percettori di reddito di lavoro autonomo e d’impresa residenti).

Per i diplomatici ed i soggetti invalidi al 100% è stato introdotto il riconoscimento delle spese SMaC Card senza onere di documentazione.

Si considerano “spese SMaC Card” le spese relative all’acquisto di beni e servizi in territorio ad esclusione di:

  1. carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 1.500,00 annui (in precedenza il limite era € 750,00);
  2. le spese per l’acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
  3. le spese per servizi bancari e finanziari.

Le spese per utenze domestiche e telefoniche, compresi i costi per gli allacciamenti, dell’immobile in cui la persona fisica residente ha la propria dimora effettiva, e le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone, concorrono all’ammontare delle spese SMaC Card, in misura proporzionale al reddito (e, dunque, non al 100%).

Tra le novità si evidenzia anche la possibilità, per percettori di reddito da lavoro dipendente e da pensione, di beneficiare della detrazione spese SMaC Card in misura parziale al fine del conteggio delle ritenute IGR sul cedolino mensile.

Redditi di capitale (Artt. 19, 103, 104)

I redditi percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato a titolo di copertura del rischio demografico), sono assoggettati ad imposizione al netto dei premi pagati non dedotti fiscalmente (in precedenza, i redditi da assoggettare ad imposta erano intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati).

Tale modifica si applica ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2026.

Sono state innalzate le aliquote delle ritenute applicate dalle banche e dagli altri soggetti finanziari sammarinesi sui redditi di capitale:

  1. dal 11% al 13% sugli interessi da conto corrente;
  2. dal 5% al 6% su proventi da operazioni pronti contro termine;
  3. dal 5% al 6% su proventi da certificati di deposito, in caso di durata inferiore a 18 mesi; dal 4% al 5%, in caso di durata superiore a 18 mesi;
  4. dal 4% al 5% su proventi inerenti a prestiti obbligazionari.

È stata innalzata dal 8% al 10% la ritenuta alla fonte su frutti da titoli obbligazionari o altri titoli di credito, nonché sulle plusvalenze e sulle cripto-attività.

Redditi dei terreni (Art. 20)

È stata eliminata la disposizione che determinava la riduzione del reddito con riferimento al fondo rustico non coltivato.

Presentazione della dichiarazione (Artt. 93, 93-bis, 133)

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato posticipato dal 30 giugno al 31 luglio di ogni anno.

La presentazione della dichiarazione entro 30 giorni oltre il termine determina l’applicazione della sanzione per dichiarazione tardiva (in precedenza era prevista l’applicazione della sanzione per ritardo od omissione nel versamento dell’imposta).

La presentazione di dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 93-bis può essere effettuata senza applicazione della sanzione prevista per dichiarazione infedele, restando tuttavia possibile l’applicazione di altre sanzioni, ad esempio, relative al ritardato versamento dell’imposta (in precedenza, non era prevista l’applicazione di alcuna sanzione).

In caso di dichiarazione dei redditi con saldo a credito, il rimborso IGR è erogato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta, tramite accredito su SMaC Card.

Attività di controllo (Art. 109, 112, 113, 114, 122, 132)

Con riferimento all’attività di controllo svolta dall’Ufficio Tributario, prima dell’avvio della procedura di accertamento, il contribuente può richiedere all’Ufficio Tributario di definire la procedura in maniera abbreviata, tramite presentazione di dichiarazione rettificativa e pagamento dell’eventuale maggiore imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi.

In caso di rilievo di irregolarità oggettive, l’Ufficio Tributario procede alla rettifica diretta della dichiarazione presentata ed all’emissione del verbale di controllo, nonché all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Sono state inasprite le sanzioni relative alla procedura di controllo:

  • in caso di adesione al verbale di controllo, si applicano le sanzioni nella misura di 1/4, anziché di 1/8;
  • caso di opposizione al verbale di controllo, si applicano le sanzioni nella misura di 1/3, anziché di 1/4.

In entrambi i casi non è più ammessa la facoltà di oblazione (pagamento della sanzione nella misura della metà).

È stata introdotta la possibilità, per l’Ufficio Tributario, di notificare i verbali di controllo e gli avvisi di accertamento anche in modalità elettronica.

Indagini finanziarie (Art. 111)

Tra le novità più significative si segnala l’introduzione di una disposizione di «indagini finanziarie automatiche»: nel caso in cui il contribuente dichiari, per il triennio di riferimento, un reddito medio annuo pari o inferiore a € 15.000, l’Ufficio Tributario effettuerà automaticamente indagini finanziarie.

Le indagini finanziarie si applicano dal periodo d’imposta 2026 ed il primo triennio da prendere in considerazione è il 2024, 2025 e 2026.

Sanzioni pecuniarie amministrative (Art. 139)

Sono state riviste le sanzioni pecuniarie amministrative con inasprimenti, da un lato, ed alleggerimenti, dall’altro lato.

In particolare, risultano inasprite le sanzioni:

  1. in caso di dichiarazione infedele, quando l’ammontare dell’imposta evasa è inferiore a € 120.000, nella misura minima, da 1/4 al 50%
  2. in caso di dichiarazione infedele, quando l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a € 120.000, nella misura minima, da 1/2 al 75%;

Risultano, invece, ridotte le seguenti sanzioni:

  1. in caso di dichiarazione infedele, quando l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a € 120.000, nella misura massima, da 2 volte la maggiore imposta al 150%;
  2. in caso di dichiarazione omessa, da € 500 a € 100 quando l’omissione è relativa esclusivamente a redditi da lavoro dipendente, pensione, terreni e fabbricati (tale disposizione si applica retroattivamente a partire dal periodo d’imposta 2021);
  3. la stessa riduzione di cui al precedente punto si applica in caso di dichiarazione tardiva, da € 400 a € 100;
  4. in caso di omissione nel versamento dell’imposta, dal 15% al 10%;
  5. in caso di ritardo nel versamento dell’imposta, dal 10% al 8%;
  6. è stata abrogata la disposizione che raddoppiava le sanzioni in caso di omissione relativa a redditi esteri.

L’applicazione della sanzione per dichiarazione infedele, omessa e per mancata applicazione delle ritenute impedisce l’applicazione della sanzione per ritardo ed omissione nel versamento dell’imposta e delle ritenute.

Articolo a cura di Giulia Magnani

Per approfondimenti, contattaci:
info@sferastp.com
0549 970595

keyboard_arrow_up